Statuto “AmaranTO APS”
Definizioni e Finalità
Articolo 1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) “AmaranTO APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Torino (TO), via Catania 24.
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI APS”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Articolo 2. Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione del benessere psico-fisico-sociale di ogni persona nella sua individualità, nel contesto sociale e lavorativo, sviluppando tematiche di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione, sostegno, accompagnamento e alla crescita dell’individuo e del gruppo utilizzando tutte le forme espressive-creative, l’Associazione inoltre promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, per contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione:
Articolo 3. I) L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.
II) L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà:
Articolo 4. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
In ogni caso, il numero dei/lle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/lle volontari/e o al cinque per cento del numero degli/lle associati/e.
La differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
I/le Soci/e
Articolo 5. Il numero dei/lle soci/e è illimitato. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore.
Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 6. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al/la nuovo/a socio/a sarà consegnata la tessera sociale di ARCI APS e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Articolo 7. Gli/le soci/e hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Articolo 8. Il/la socio/a è tenuto/a a:
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 9. La qualifica di socio/a si perde per:
Articolo 10. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
Articolo 11. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
Patrimonio Sociale e rendicontazione
Articolo 12. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Articolo 14. L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Articolo 15. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Organismi dell’Associazione
Articolo 16. Gli organismi di direzione rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell’Associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Articolo 17. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.
Articolo 18. L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 19. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Articolo 20. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
Articolo 21. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.
Articolo 22. L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approva il bilancio;
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Articolo 23. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Articolo 24. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.
Articolo 25. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Articolo 26. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 23.
Articolo 27. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 28. I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea convocando nuove elezioni entro venti giorni.
Articolo 29. I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Articolo 30. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Norme di Scioglimento
Articolo 31. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
Disposizioni Finali
Articolo 32. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.
La Segretaria La Presidente